REFERENDUM ABROGRATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025: ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO

Pubblicata il 10/04/2025

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v. (termine perentorio), in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione deve:
- essere su carta libera
- contenere l'indirizzo estero per la spedizione del plico elettorale;
- essere accompagnata da copia di un documento di identità;
- includere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti, anche se al momento della domanda l'elettore non si trovi ancora all'estero, purchè  lo sia per almeno tre mesi, comprensivi della data del voto

In allegato modello di opzione che può essere utilizzato degli elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Gli indirizzi mail da utilizzare sono:
elettorale@comune.tresignana.fe.it
comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it
Tale modello - in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori - è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis
Per ulteriori informazioni Servizi Elettorali del Viminale, nota del 8 aprile 2025

Allegati

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Allegato circ-dait-024-servelet-08-04-2025-modello-opzione-elettori-temp-estero.pdf 631.16 KB

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